La “Sbirciatina” un diritto o una violazione?

La tentazione è forte: in sede di separazione posso produrre il testo dei messaggi anche inviati whatsapp dal coniuge al fine di provare i suoi tradimenti ai doveri coniugali?  Dove inizia la privacy del coniuge “traditore” ovvero il suo diritto alla riservatezza e quando invece commetto il reato di violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza? In altri termini quando è lecito dare una sbirciatina al telefono del coniuge da cui mi sto separando? L’avvento della messaggistica elettronica ha sdoganato e sgretolato il diritto alla segretezza.Il T.U. sulla Privacy 8D.L. 196/2003) consente una importante deroga al principio del preventivo consenso per il trattamento dei propri dati personali, costituita dalla necessità di utilizzarli in giudizio per far valere un proprio diritto…quindi il coniuge tradito può giustificare la propria condotta invasiva con l’esigenza di dar prova dell’altrui infedeltà ai fini della domanda di separazione con addebito.Teniamo poi conto anche del fatto in ambito domestico la riservatezza subisce una pesante limitazione: se il cellulare viene lasciato incustodito sul tavolo della cucina piuttosto che sul divano …allora la cosa è anche più semplice. Nessuna violazione. Alla stessa conclusione ovviamente non si giunge nel caso che si producano in giudizio corrispondenza di uno dei coniugi con soggetti terzi es una banca: in questo caso è  opportuno chiedere al giudice l’ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.

 

 



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