Con l’ordinanza n. 25134/2018 del 10 ottobre 2018 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che debbono guidare il Giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli:
-nessun automatismo o calcolo in percentuale ma una valutazione elastica e complessiva che tenga conto che “coniugi sono tenuti ad adempiere in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (cfr art 148 CC) ma si dove tenere conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica, compreso il valore intrinseco di beni immobili ( direttamente abitati o utilizzati per altri fini). In altri termini bisognerà svolgere un confronto effettivo delle condizioni dei due obbligati;
-bisogna tener conto delle molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
-è doveroso considerare il tenore di vita tenuto dai figli durante il matrimonio dei genitori;
– ha una valenza determinante anche la valutazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e la traduzione in valore economico dei compiti domestici e di cura posti in essere dai genitori.