In materia di assegno divorzile, sono da disattendere e vanno dichiarate inammissibili, in quanto esplorative, in assenza di qualsivoglia principio di prova della percezione di redditi non dichiarati, le istanze per l’espletamento di indagini tributarie sui redditi e sul patrimonio della richiedente e quelle aventi ad oggetto accertamenti per la verifica del rapporto di convivenza della predetta con altra persona, in ordine al luogo di residenza del medesimo e in ordine all’attività di lavoro professionale o imprenditoriale svolta, potendosi demandare alla polizia tributaria solo indagini di natura patrimoniale.