MUTUI: PER LA CASSAZIONE NON ESISTE USURA SOPRAVVENUTA.

Con una recente sentenza (S.U. 19 Ottobre 2017 nr. 24675 ) la Suprema Corte pare mettere la parola fine alla speranza di molti risparmiatori che speravano d’impugnare per vie legali il contratto di mutuo il cui tasso d’interesse determinato al momento della stipula e contenuto entro i limiti della soglia d’usura fosse poi successivamente, con il passare del tempo aumentato. In altri termini secondo gli Ermellini non esiste l’usura sopravvenuta: ai fini dell’usura rilevano solo gli sforamenti esistenti al momento della stipula del mutuo/finanziamento. A stabilire se la soglia d’interesse è regolare ci ha pensato la L.108 del 1996) che individua esattamente il limite entro il quale gli interessi sono sempre usurari.